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05/01/16

ECCO GLI ORARI DELLE VISITE FISCALI A PARTIRE DAL 2016



                             ECCO GLI ORARI DELLE VISITE FISCALI A PARTIRE DAL 2016
Nel 2016, in base a quanto reso noto dall’Inps, gli orari della vista fiscale resteranno invariati, sia per i lavoratori pubblici che per i dipendenti del settore privato: essendo state modificate, difatti, recentemente le fasce di reperibilità, con nuovi orari in vigore da gennaio 2015, e non essendo subentrate ulteriori regolamentazioni in materia, nulla cambierà nel 2016.
Vediamo ora quali sono gli orari delle visite fiscali attualmente in vigore, quali gli obblighi del lavoratore, i casi di assenza giustificata e di esonero.
La visita fiscale
La visita fiscale è un accertamento sanitario, esperibile nei confronti del lavoratore quando è assente per malattia, da parte di un medico dell’Inps: la verifica può essere inviata dall’Inps stessa, a campione, per i lavoratori privati, oppure a spese del datore di lavoro, o, ancora, dall’Amministrazione presso cui lavora il dipendente pubblico.
Orari visita fiscale 2016
Nel biennio 2015/2016, le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti:
dipendenti Statali e degli Enti Locali: tali lavoratori devono essere reperibili per l’intera settimana, festivi compresi, nelle fasce orarie dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00;
– personale del Comparto Scuola: poste le medesime fasce di reperibilità previste per gli altri dipendenti pubblici, il Dirigente Scolastico può richiedere la visita fiscale dal primo giorno di malattia solo per assenze contigue alle giornate non lavorative (comprese, oltre a festivi o domeniche, le giornate libere);
– lavoratori del settore privato: posto il vincolo di reperibilità totale come per i dipendenti pubblici, compresi festivi e week-end, le fasce orarie sono differenti, e vanno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Negli orari delle fasce di reperibilità, sin dal primo giorno della patologia, il lavoratore in malattia dovrà trovarsi a disposizione del medico fiscale, presso il domicilio indicato nel certificato medico.
Visita fiscale sin dal primo giorno
Al verificarsi della malattia, il dipendente è tenuto a recarsi immediatamente dal proprio medico curante, perché rediga ed invii all’Inps in tempo reale il certificato telematico: inoltre, su richiesta del datore, o dietro accordi aziendali, il lavoratore deve comunicare il codice univoco del certificato, perché possa essere visualizzato via web dall’azienda stessa.
Proprio in virtù dell’informazione in tempo reale, è possibile l’invio del medico fiscale sin dal primo giorno di malattia, anche da parte dell’Inps, nell’ambito dei controlli a campione.

Visita fiscale fuori dalle fasce orarie
Qualora il medico fiscale si presenti in orari al di fuori delle fasce di disponibilità, e non reperisca il malato, per quest’ultimo non potrà esservi nessuna sanzione disciplinare.
Esonero dalla visita fiscale
Il dipendente è esonerato dalla visita fiscale nelle seguenti ipotesi:
– malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore;
infortunio sul lavoro;
– patologie per causa di servizio;
gravidanza a rischio;
– patologie collegate all’invalidità riconosciuta;
ricovero ospedaliero o presso altra struttura sanitaria.
Laddove il medico curante ravvisi una delle suddette cause di esonero, o qualora decida, in base ad altre serie motivazioni, di escludere il lavoratore dalla visita, dovrà contrassegnare il certificato telematico col codice E.
Assenza giustificata alla visita fiscale
Qualora il dipendente malato, durante le fasce di reperibilità, debba sottoporsi a visite mediche specialistiche o generiche, analisi, cure o terapie, per giustificare l’assenza alla visita fiscale dovrà:
preavvertire il datore o l’amministrazione, indicando giorno ed orari di indisponibilità alle fasce di reperibilità;
– fornire, successivamente, idonea attestazione di quanto effettuato.
Assenza ingiustificata alla visita fiscale
Non sono considerati casi giustificati di assenza al controllo del medico fiscale ipotesi quali malfunzionamento del campanello, breve uscita per espletare commissioni, non essersi potuti alzare dal letto, in quanto vale il principio per cui il lavoratore è tenuto a mettere in atto ogni accorgimento possibile per consentire l’accesso al personale sanitario.
Le sanzioni, in questo caso, saranno:
– perdita del 100% della retribuzione, per i primi 10 giorni di assenza;
– perdita del 50% della retribuzione, per le giornate successive.
Vi sono comunque 15 giorni di tempo per giustificare l’irreperibilità: presentarsi alla visita ambulatoriale Asl non giustifica l’assenza al controllo fiscale, ma è utile solo ad accertare la sussistenza e la prognosi della patologia.
21 novembre 2015



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