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19/11/15

Permessi 104 cosa cambia


 clip_image004   Permessi 104 cosa cambia

Modificato l’art. 33 della legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave. Le modifiche riguardano non solo i dipendenti pubblici ma anche quelli del settore privato.
Vediamo quali sono le modifiche.
Viene sostituito il terzo comma dell’art. 33 legge 104/1992 che definisce i beneficiari dei permessi. Per cui in mancanza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, possono godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
- il genitore;
- il coniuge;
- il parente o l’affine entro il secondo grado,
ad esempio i nonni ed i nipoti, i fratelli o sorelle.
I parenti ed affini di terzo grado, zii e bisnonni, possono godere dei permessilavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap sono deceduti o mancanti; il termine “mancanti” è molto ambiguo e si presta alle più diverse interpretazioni.
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
La modifica non prevede più il requisito dell’assistenza esclusiva e continuativa, prima richiesto, nel caso il lavoratore non sia convivente con la persona con disabilità. Ne deriva che ora non è necessaria più l’assistenza continua e di conseguenza la convivenza con la persona disabile.
Chi finora ha potuto usufruire dei permessi in base alla normativa precedente si vedrà presto revocare le agevolazioni concesse.

Nel caso dei genitori con bambini di età inferiore ai tre anni  le disposizioni precedenti rimangono invariate: a loro spettano due ore di permesso giornaliero o il prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino. Ad esse si aggiunge ora anche la possibilità di fruire dei permessi articolati intre giorni.
Inoltre, ai genitori, il nuovo testo chiarisce che entrambi possono servirsi, alternativamente, dei permessi anche all’interno dello stesso mese.
Il 5° comma dell’art. 33 prevede che il lavoratore che assiste un familiare conhandicap grave ha il diritto di scegliere, qualora sia possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.
Il nuovo testo indica, a proposito del domicilio, quello della persona da assistere, e non più il proprio domicilio.

Il settimo comma dell’articolo 33 della Legge 104 aumenta la possibilità di effettuare controlli sulle condizioni richieste per fruire dei permessi lavorativi.
Viene chiarito che il datore di lavoro e l’INPS possono effettuare dei controlli volti ad constatare se l’assistenza al familiare disabile sia effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi lavorativi. C’è però da dire che tale controllo di merito è alquanto insostenibile, essendo stato abrogato il requisiti della “continuità ed esclusività” dell’assistenza.
Nel caso in cui, dai controlli, si accerti l’insussistenza delle condizioni, il diritto ai benefici decade e si verificano i presupposti per un’azione disciplinare.
Al seguente link trovate i modelli delle domande da presentare all’Inps per poter ottenere i permessi.

Fonte http://www.ailf.eu/

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