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03/05/14

Lavoro straordinario: autorizzazione e retribuzione

Lavoro straordinario: autorizzazione e retribuzione

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Sugli straordinari degli infermi, non neghiamolo, molte aziende ci marciano. Salvo poi “dimenticarsi” di questi straordinari quando il dipendente li richieda in doveroso pagamento.
Cerchiamo quindi di fare chiarezza, riportando anche alcune sentenze del Consiglio di Stato.
Pagamento del lavoro straordinario: e´ sempre necessaria l´autorizzazione, preventiva o ex post, allo svolgimento delle prestazioni eccedenti l´orario d´ufficio e costituisce assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il dirigente che la emette
Consiglio di Stato, Sez. III

L’autorizzazione al lavoro straordinario e´, per la P.A. e per il dirigente del servizio cui è assegnato il dipendente che svolge il lavoro straordinario, assunzione di responsabilità gestionale e contabile





Consiglio di Stato, Sez. III
Il diritto quindi alla retribuzione del lavoro straordinario sussiste, senza ombra di dubbio, ma è strettamente subordinato ad una “autorizzazione preventiva”.
Questa formale autorizzazione da parte della pubblica amministrazione, datrice di lavoro, è necessaria poiché solo in questo modo è possibile verificare nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione, la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali.
E' proprio su questa “autorizzazione preventiva” che spesso si scontrano le parti.
Nonostante la florida giurisprudenza in merito, sia essa ordinaria che amministrativa, mai sono state individuate le caratteristiche peculiari che deve possedere questa “autorizzazione preventiva”.
Viene solamente indicato un “formale” atto che la PA deve emettere che contenga l'indicazione per il dipendente allo svolgimento di lavoro straordinario, sia come “ordine” strettamente detto, sia come “garanzia” per il dipendente stesso (si pensi ad esempio alla giustificazione del tragitto casa-lavoro in caso di incidente in itinere).
Ma cosa è un “atto ufficiale e formale”? Per definizioni sono tutti quegli atti, nominativi o meno, che l'azienda emette, per conto proprio, e che interessano l'attività lavorativa, amministrativa e/o gestionale dell'Azienda stessa. La caratteristica essenziale dell'atto ufficiale e formale presuppone la presenza di una data, di una firma di un dirigente ed il suo protocollo presso la cancelleria dell'Azienda.
Sulla base di questi dati possiamo affermare che, laddove siano rispettate le regole che lo contraddistinguono, anche il turno di lavoro costituisce un “atto ufficiale e formale”. Esso infatti deve contenere la data di emissione, la firma del coordinatore, in rappresentanza del potere datoriale dell'azienda e certamente è un atto che termina inevitabilmente tra i documenti ufficiali dell'azienda.
L'obiezione che il turno viene registrato sui sistemi informatici dell'azienda, la quale poi emetterà il tabulato orario e la corrispettiva busta paga, soltanto a fine mese è facilmente opinabile in quanto, sempre secondo la giurisprudenza, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario può anche essere postuma.
Premesso quindi che il turno di lavoro possiede tutte le caratteristiche di un atto ufficiale e formale dell'azienda, laddove esso contenga, non soltanto il permesso, ma in senso letterale l'obbligo da parte dell'azienda allo svolgimento di un determinato turno di lavoro, ne consegue che, ove siano presenti turni di lavoro che eccedono le 150 ore contrattuali di lavoro, tale eccedenza sia, appunto, permessa, autorizzata dall'azienda stessa.
Ecco allora che il turno, datato e firmato dal coordinatore, riveste appieno le caratteristiche delle preventiva autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario, ovvero quanto richiesto dalla giurisprudenza affinchè il dipendente veda riconosciuto il suo diritto alla giusta retribuzione.
Scritto da Eugenio Cortigiano











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